FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/A del 14 Luglio 2009

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 7/A del 14 Luglio 2009 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 142/A del 28 maggio 2009 e n.152/A del 17 giugno 2009; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società PERUGIA CALCIO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale nella riunione del 6 e 7 luglio 2009 la Commissione ha accertato che la stessa società per l’ammissione al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010) non era in possesso del seguente requisito: -“mancato deposito delle quietanze attestanti l’avvenuto pagamento, tramite modelli F24, delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo”; vista la comunicazione in data 8 luglio 2009, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società PERUGIA CALCIO S.p.A. di avere accertato a suo carico la mancanza del suddetto requisito di ammissione al campionato di competenza; preso atto della tempestiva presentazione da parte della società PERUGIA CALCIO S.p.A. del ricorso alla Co.Vi.So.C., così come previsto dall’allegato A), paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; ritenuto di doversi conformare al suddetto parere favorevole all’ammissione della società PERUGIA CALCIO S.p.A. al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società PERUGIA CALCIO S.p.A. e di disporre, conseguentemente, la ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2009/2010).
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