FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/A del 14 Luglio 2009

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2009-2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/A del 14 Luglio 2009 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 142/A del 28 maggio 2009 e n. 152/A del 17 giugno 2009; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione prodotta dalla società A.C. PISTOIESE S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale, nella riunione del 6 e 7 luglio 2009, la Commissione ha accertato che la stessa società per l’ammissione al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2009/2010) non era in possesso dei seguenti requisiti: mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 100.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2009 compreso, ad alcuni tesserati come certificato dalla medesima Lega; vista la comunicazione in data 8 luglio 2009, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società A.C. PISTOIESE S.p.A. di avere accertato a suo carico la mancanza dei suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza; preso atto della tempestiva presentazione da parte della società A.C. PISTOIESE S.p.A. del ricorso alla Co.Vi.So.C., così come previsto dall’allegato A), paragrafo VII), del Comunicato Ufficiale n. 142/A del 28 maggio 2009; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; ritenuto di doversi conformare al suddetto parere contrario all’ammissione della società A.C. PISTOIESE S.p.A. al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società A.C. PISTOIESE S.p.A. e di disporre, conseguentemente, la non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2009/2010).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it