FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 10/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società A.C. AREZZO S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a
conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa
società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato
Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 3.029.940,00;
mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come certificato dalla
medesima Lega;
mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società A.C. AREZZO S.p.A di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Prima Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.C. AREZZO S.p.A. non ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010;
rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e
che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per
l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società A.C. AREZZO S.p.A. della
Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato
di Prima Divisione (stagione sportiva 2010/2011).