FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società F.C. PRO VASTO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente,a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per i seguenti motivi:
mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 463.671,00;
mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile
come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2009;
mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
200.000,00 come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ad alcuni tesserati come
certificato dalla medesima Lega;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF e dei contributi ENPALS, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di
aprile 2010 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo;
mancato deposito della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento dei tributi
IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta
terminati entro il 31 dicembre degli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché, per
le medesime annualità e per le precedenti, della dichiarazione attestante l’avvenuto
pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2010;
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società F.C. PRO VASTO S.R.L. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti
requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di Seconda Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società F.C. PRO VASTO S.R.L. non ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
117/A del 25 maggio 2010;
rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e
che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per
l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2010/2011, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società F.C. PRO VASTO S.R.L. della
Licenza Nazionale 2010/2011 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato
di Seconda Divisione (stagione sportiva 2010/2011).