FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 31/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della documentazione
prodotta dalla società U.S TRIESTINA CALCIO S.P.A., e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del
Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, per il seguente motivo:
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2010 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo come da
certificazione della Lega Italiana Calcio Professionistico.
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la
società U.S TRIESTINA CALCIO S.P.A., di avere accertato, a suo carico, la mancanza del
suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione
al campionato di I^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S TRIESTINA CALCIO S.P.A,
nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società U.S TRIESTINA CALCIO S.P.A. di avere accertato il
possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come
modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale,
ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S TRIESTINA CALCIO S.P.A. di
avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25
maggio 2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al
campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società U.S TRIESTINA CALCIO S.P.A. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Prima divisione (stagione sportiva 2010/2011).