FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/A del 16 Luglio 2010
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2010-2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/A del 16 Luglio 2010
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. e su quanto
trasmesso dalla Lega Competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato
che lo Stadio Guido Angelini non rispetta le prescrizioni di cui ai requisiti infrastrutturali di
tipo A, previsti dall’allegato B del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal
C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010, di seguito riportate:
- art. 13, paragrafi 3 e 4 (“Capienza e requisiti stadio”): “dalla documentazione inviata
non risulta ancora installato un impianto televisivo a circuito chiuso (sistema di video
sorveglianza) ed inoltre la società non ha ancora sottoscritto il contratto per
l’impiego di stewards nella stagione 2010/2011”.
vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la
società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza del
suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione
al campionato di II^ Divisione 2010/2011;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio
2010, ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L.. di avere accertato il rispetto dei criteri
legali ed economico-finanziari previsti dal Titolo I) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L.. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio
2010, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società S.S. CHIETI CALCIO S.R.L. e di concedere alla
medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l’effetto l’ammissione
della stessa al campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).