FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi: - mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 2.283.405,00; - mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010; - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo; - mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009; - mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2008-30 giugno 2009. vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011; rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di prendere atto della intervenuta non concessione alla società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it