FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 16/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. e su quanto trasmesso dalla
Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto,
da parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I)
del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
- mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo
di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 2.283.405,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2447 del codice civile, come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009;
- mancato pagamento del debito IRAP relativo al periodo d’imposta 1° luglio 2008-30
giugno 2009.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la
società SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza
dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società SALERNITANA CALCIO 1919
S.p.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato
Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011;
rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e
che pertanto la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per
l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini
dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società SALERNITANA CALCIO
1919 S.p.A. della Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della
stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).