FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da
parte della stessa società, dei “criteri legali ed economico-finanziari”, previsti dal Titolo I)
del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011 , per i seguenti motivi:
- mancato deposito dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta
dell’importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 306.665,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile,
come risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai
tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori
dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta anno 2009;
- mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1° luglio 2007-30
giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009;
- mancato pagamento del debito IRES relativo ad atti divenuti definitivi con cartella di
pagamento notificata entro il 30 aprile 2011, relativi al periodo d’imposta anno 2007;
- mancato pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011 delle rateazioni IVA concesse
per i periodi d’imposta anni 2000 e 2001 e della rateazione IRAP concessa per il
periodo d’imposta anno 2007.
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. e su quanto
trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato
che lo Stadio Comunale Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni non rispetta i requisiti
infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
- Art.1 Terreno di gioco: Presenza di ostacoli nella fascia di sicurezza di m 2,50
(cordolo pedana salti);
- Art.2 Porte: Altezza non regolamentare;
- Art.7 Accesso campo : Deve essere completata la pavimentazione antiscivolo;
- Art.8 Spogliatoi squadre / Art.9 Spogliatoi arbitri: In generale l’area spogliatoi
presenta promiscuità con i locali ad uso stampa sportiva;
- Art.10 Infermeria: Lavori in corso, deve essere completata ed attrezzata;
- Art.11 Antidoping: Gli ambienti devono essere separati secondo la norma;
- Art.13 Requisiti stadio: Manca approvazione da parte della Questura dell’impianto di
videosorveglianza.
viste le comunicazioni in data 8 luglio 2011, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione
Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società S.S.
CAVESE 1919 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti
richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tali decisioni negative, la società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. non ha
presentato ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n.
158/A del 29 aprile 2011;
rilevato che le decisioni negative della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri
Infrastrutturali sono divenute, dunque, inoppugnabili e che pertanto la società non ha
soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza Nazionale
per la stagione sportiva 2011/2012, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società S.S. CAVESE 1919 S.r.l. della
Licenza Nazionale 2011/2012 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato
di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).