FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 25/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e su quanto trasmesso
dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo
Stadio Giglio di Reggio Emilia, non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II “ Criteri
infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A
del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Mancato rispetto del punto 3, Titolo II, del C. U. 158/A del 29 aprile 2011: l’istanza di
deroga trasmessa in data 30 giugno 2011 e la documentazione a corredo sono relative
ad uno stadio situato al di fuori della Provincia di appartenenza.
Mancato deposito della documentazione, di cui al Titolo II “Criteri Infrastrutturali”,
punto 1), del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, comprovante la
disponibilità dell’impianto rilasciata direttamente dal Curatore del Fallimento
Mirabello 2000 in favore della società Carpi F.C. 1909 S.r.l.
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. di avere accertato, a suo carico,
la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CARPI F.C. 1909 S.r.l., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011,
ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali,
all’accoglimento del ricorso e ravvisata la sussistenza di ragioni di assoluta eccezionalità tali
da consentire l’utilizzo dello stadio indicato dalla società CARPI F.C. 1909 S.r.l;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti
richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza
Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società CARPI F.C. 1909 S.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società CARPI F.C. 1909 S.r.l. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).