FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 27/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. FOGGIA S.p.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Pino Zaccheria di Foggia non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per il seguente motivo: Art. 13 Requisiti Stadio. Mancato rispetto della Det.17/2009 ONMS (stewarding): la comunicazione ONMS del 07/04/2011 segnala la presenza di un contenzioso economico con la società di stewarding che mette a rischio il servizio per la prossima stagione; ad oggi non è stato prodotto un contratto di stewarding per la stagione 2011-12. vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società U.S. FOGGIA S.p.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. FOGGIA S.p.A., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n.158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società U.S. FOGGIA S.p.A. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S. FOGGIA S.p.A. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società U.S. FOGGIA S.p.A. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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