FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/A del 18/07/2011
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/A del 18/07/2011
Il Consiglio Federale
visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base
della documentazione prodotta dalla società U.S. ARZANESE S.r.l. e su quanto trasmesso
dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio
A. Liguori di Torre del Greco non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II “Criteri
infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del
9 giugno 2011, per i seguenti motivi:
Art.1 Terreno di gioco: Non presente omologazione FIFA per manto sintetico
(presente omologazione LND valida solo per gare LND e settore giovanile e
scolastico);
Art.11 Antidoping: Completare allestimento (non presente WC).
vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri
Infrastrutturali ha informato la società U.S. ARZANESE S.r.l. di avere accertato, a suo carico,
la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini
dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012;
constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. ARZANESE S.r.l., nel
termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011,
ha presentato ricorso;
esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
visto il parere contrario espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali
all’accoglimento del ricorso;
ravvisata, alla luce della documentazione agli atti del Consiglio Federale e anche in
considerazione del parere favorevole espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la
sussistenza in capo alla società U.S. ARZANESE S.r.l. delle condizioni prescritte dai
Comunicati Ufficiali sopra richiamati ai fini del rispetto dei criteri infrastrutturali;
preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società U.S. ARZANESE S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti
richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza
Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione
Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società U.S. ARZANESE S.r.l. di avere
accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011,
per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di
competenza;
su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91
e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di accogliere il ricorso della società U.S. ARZANESE S.r.l. e di concedere alla medesima
società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al
campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).