FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 34/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società VIRTUS ENTELLA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio Comunale Valerio Bacigalupo di Savona, non rispetta i requisiti, previsti dal Titolo II “ Criteri infrastrutturali” del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per il seguente motivo: Mancato rispetto del punto 3, Titolo II, del C. U. 158/A del 29 aprile 2011: l’istanza di deroga trasmessa in data 30 giugno 2011 e la documentazione a corredo sono relative ad uno stadio situato al di fuori della Provincia di appartenenza. vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società VIRTUS ENTELLA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società VIRTUS ENTELLA S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, all’accoglimento del ricorso e ravvisata la sussistenza di ragioni di assoluta eccezionalità tali da consentire l’utilizzo dello stadio indicato dalla società VIRTUS ENTELLA S.r.l.; preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società VIRTUS ENTELLA S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società VIRTUS ENTELLA s.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società VIRTUS ENTELLA S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
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