FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/A del 18/07/2011

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2011-2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 35/A del 18/07/2011 Il Consiglio Federale visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011; visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato che lo Stadio R. Mancini di Fano non rispetta i requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall’allegato C) del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, come modificato dal C.U. n. 178/A del 9 giugno 2011, per i seguenti motivi: Art.1 Terreno di gioco: Sul lato distinti non è assicurata la larghezza minima della fascia di sicurezza, per la presenza di una cassetta dell’impianto antincendio a meno di m 2,5 dalla linea laterale; Art.2 Porte: L’altezza interna della porta lato nord-est deve essere adeguata al valore di m 2,44 ± 2 cm; Art.7 Accesso campo: Il percorso di accesso al terreno di gioco deve essere adeguatamente protetto dal lancio di oggetti; Art.8 Spogliatoi squadre: Assente in entrambi gli spogliatoi la lavagna per tattica; Art.9 Spogliatoi arbitri : Assente il lettino per massaggi; Art.10 Infermeria: Assente il locale infermeria; Art.11 Antidoping: Locale antidoping da ampliare e attrezzare adeguatamente; Art.13 Requisiti stadio: Non prodotto il piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza. vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2011/2012; constatato che, avverso tale decisione negativa, la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. nel termine di decadenza all’uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso; esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo I del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2011/2012).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it