F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di ROLANDO MARCHETTO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 126 del 17 aprile 2012 Procedimento disciplinare a carico di ROLANDO MARCHETTO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Marchetto è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 30 dello Statuto Federale per aver adito la Giustizia Ordinaria al fine di recuperare un credito nei confronti della Asd Virtus Don Bosco; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 10/10/2012. Ritenuto che: - il deferito, come risulta dalla copia del suo ricorso per decreto ingiuntivo, nonché dalla relazione della Procura federale, ha omesso di formalizzare per iscritto il proprio accordo economico con la Virtus Don Bosco come prescritto dal CU n. 1 della Lnd e dagli artt. 93 e 94 ter delle Noif; - da tale mancanza di formalizzazione è derivata la impossibilità di adire il Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Collettivo fra Allenatori e Società sportive; - pertanto il deferito, avendo egli stesso cagionato tale impossibilità per sua colpa, ha sicuramente posto in essere un comportamento in violazione dell’art. 1 CGS ex se punibile ed inoltre non può addurre tale circostanza per giustificare di aver adito l’A.G.O. senza la prescritta preventiva autorizzazione del Presidente Federale ai sensi dell’art. 94 comma 2 - non può considerarsi legittimato ad adire l’A.G.O. P.Q.M. dichiara il sig. ROLANDO MARCHETTO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/07/2012.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it