COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, DEL CALCIATORE SIG. ANTONIO PEZZI E DEL DIRIGENTE SERGIO DI BENEDETTO AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA FINO AL 30.06.2012, INIBIZIONE FINO AL 31.03.2013 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS PRATOLA CALCIO – A.S. PINETO CALCIO, DISPUTATA IL 01.03.12, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE “A” (C.U. N°51 del 08.03.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PRATOLA CALCIO, DEL CALCIATORE SIG. ANTONIO PEZZI E DEL DIRIGENTE SERGIO DI BENEDETTO AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI AMMENDA DI € 300,00, SQUALIFICA FINO AL 30.06.2012, INIBIZIONE FINO AL 31.03.2013 INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS PRATOLA CALCIO – A.S. PINETO CALCIO, DISPUTATA IL 01.03.12, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI GIRONE “A” (C.U. N°51 del 08.03.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appelli autonomi ritualmente proposti i soggetti reclamanti hanno impugnato i provvedimenti di cui epigrafe, adottati dal G.S. poiché: - la Società A.S.D. Virtus Pratola Calcio si rendeva responsabile delle offese e minacce all'arbitro da parte degli spettatori locali e per aver lasciato aperti i cancelli consentendo agli stessi, a fine gara, di reiterare gli insulti. Inoltre gli spogliatoi erano privi di acqua calda e in condizioni antigieniche. - il calciatore Pezzi Antonio a fine gara correva minaccioso verso l'arbitro e appoggiando la sua testa sulla testa dello stesso, lo ingiuriava pesantemente, inoltre dopo essere stato allontanato dai compagni di squadra si avventava contro un calciatore ospite strattonandolo e spingendolo violentemente; - il Sig. Sergio Di Benedetto più volte richiamato continuava con le proteste e metteva in atto un reiterato e perdurante comportamento nei confronti del direttore di gara, reattivo, offensivo, minaccioso ed aggressivo, causandogli una situazione di alta tensione e difficoltà. Lo stesso istigava anche genitori presenti nel mettere in atto comportamento gravemente antisportivo. Atteggiamento tenuto per tutto il periodo della gara e ripreso con toni esasperati dopo la fine della partita sia in prossimità dello spogliatoio dell'arbitro, sia all'atto di riprendere l'autovettura da parte dello stesso arbitro. Hanno dedotto gli l’appellanti e ribadito in sede di audizione l’eccessività delle sanzioni, in quanto: - il Pezzi Antonio non ha appoggiato la testa verso l’arbitro né strattonato e spinto violentemente un avversario essendosi limitato nei confronti dell’arbitro a mantenere una distanza ravvicinata senza profferire ingiurie o minacce, nei confronti del calciatore avversario invece di averlo semplicemente spostato mentre rientrava nello spogliatoio; - Il Di Benedetto di non aver istigato i genitori presenti nel mettere in atto comportamenti antisportivi né di essere stato più volte richiamato dal direttore di gara; - Per la Società A.S.D. Virtus Pratola Calcio di non avere mai lasciato aperti i cancelli del campo né di essere responsabile di eventuali comportamenti ingiuriosi e minacciosi dei propri sostenitori peraltro in numero di 3 sugli spalti. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che quanto al Sig. Antonio Pezzi, lo stesso si sarebbe limitato ad avere un atteggiamento minaccioso, mentre ha confermato gli originari riferimenti relativi ai fatti addebitati alla Società ed al dirigente Di Benedetto. Preliminarmente la Commissione Disciplinare dispone la riunione dei tre appelli per evidenti ragioni di connessione oggettiva ed osserva che lo stesso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, ritiene la Commissione che la sanzione inflitta al calciatore Pezzi possa essere lievemente ridotta, poiché il comportamento tenuto dallo stesso non può essere considerato minaccioso, mentre la sanzione inflitta al dirigente Di Benedetto Sergio può essere ridotta atteso che i fatti addebitati non rivestono particolare gravità, resta da confermare invece, la sanzione inflitta alla Società. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pezzi Antonio fino al 31.05.2012, l’inibizione inflitta al Sig. Di Benedetto Sergio fino al 30.09.2012 e di confermare la sanzione dell’ammenda di €300,00 inflitta alla Società A.S.D. Virtus Pratola Calcio. Dispone accreditarsi, ove addebitata, la tassa per i reclami proposti da Di Benedetto Sergio e Pezzi Antonio. Va addebitata la tassa per il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Virtus Pratola Calcio.
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