COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. D. MARRUVIUM AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO AMATORI 2011 / 2012; SQUALIFICA AI CALCIATORI TARQUINI ENEIDE E IMBASTARI MASSIMO SINO AL 31/3/2017 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE; PERDITA DELLA GARA PER 3 A 0) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGO 82 / MARRUVIUM DISPUTATA IL 31/3/2012 PER IL CAMPIONATO AMATORI LOCALI – GIRONE A- (C.U. N°50 DEL 13/4/2012 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. D. MARRUVIUM AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO AMATORI 2011 / 2012; SQUALIFICA AI CALCIATORI TARQUINI ENEIDE E IMBASTARI MASSIMO SINO AL 31/3/2017 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE; PERDITA DELLA GARA PER 3 A 0) IN RELAZIONE ALLA GARA PAGO 82 / MARRUVIUM DISPUTATA IL 31/3/2012 PER IL CAMPIONATO AMATORI LOCALI – GIRONE A- (C.U. N°50 DEL 13/4/2012 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Marruvium ha impugnato il seguente provvedimento adottato dal G.S. della Delegazione Distrettuale di Avezzano: esclusione dal campionato amatori 2011/2012; squalifica ai calciatori Tarquini Eneide e Imbastari Massimo sino al 31.3.2017 con proposta di radiazione; perdita della gara con il punteggio di 3 a 0.
Ha dedotto l’appellante che, in realtà, il Tarquini si era reso responsabile solo di ingiurie e proteste nei confronti dell’arbitro spingendolo con il busto, tanto da farlo indietreggiare e gli aveva tolto il cartellino rosso dalle mani per non farsi espellere, cartellino che gli veniva prontamente restituito dall’allenatore del Marruvium che era entrato velocemente in campo per non fare degenerare la situazione.
Ha, inoltre, aggiunto che il calciatore Imbastari, dopo essere stato espulso, colpiva l’arbitro con uno “schiaffetto” sulla guancia senza conseguenze visto che lo stesso ha regolarmente portato a termine la gara. Quanto alla circostanza del getto degli indumenti nel “water” dello spogliatoio, nel deprecare l’episodio, la Società reclamante ha fatto presente che nella tasca del pantalone dell’arbitro era stata rinvenuta una banconota da € 10,00 a dimostrazione che non si era inteso compiere un furto. Ha concluso, pertanto, per la revoca del provvedimento di esclusione, per la riduzione della sanzione e per la conferma del risultato acquisito in campo, ribadendo la richiesta in sede di audizione.
Osserva la Commissione che la decisione del primo Giudice non può essere condivisa alla luce delle seguenti considerazioni:
• non si è proceduto a graduare la pena nei confronti dei calciatori che si sono resi responsabili dei comportamenti non regolamentari tanto che la stessa sanzione è stata applicata sia al calciatore Tarquini (che ha tra l’altro tentato di aggredire l’arbitro senza riuscirvi, dopo averlo spinto con il busto), sia al calciatore Imbastari (che ha, tra l’altro, colpito il direttore di gara ripetutamente sul volto procurandogli dolore);
• non si è tenuto conto di quanto riferito dal direttore di gara in occasione dei fatti di violenza allorché ha dato atto del fattivo intervento dell’allenatore del Marruvium;
• non è stato dato atto che lo stesso direttore di gara, nel riferire gli avvenimenti accaduti nel suo spogliatoio a fine gara, ha ammesso una sua responsabilità per non aver chiuso a chiave la porta dello spogliatoio consentendo ai due calciatori espulsi (che non potevano che essere gli unici responsabili) di entrare e di compiere il gesto incivile ampiamente descritto;
• non si è tenuto conto, quanto alla sanzione più grave applicata in danno della società, che per i loro comportamenti non regolamentari ne rispondono i calciatori individuati e ritenuti responsabili, mentre la perdita della gara può essere applicata solo nel caso previsto dall’art. 17 C.G.S., allorché la società sia ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara stessa (nel caso di specie portata regolarmente a termine);
• non ha adottato provvedimento disciplinare a carico dei calciatori Piccone Francesco (tra l’altro capitano della squadra) e Cerasani Ivan, resisi responsabili di ingiurie e minacce nei confronti dell’arbitro a fine gara (vedi rapporto arbitrale).
Ritiene, pertanto, la Commissione che la decisione impugnata debba essere riformata come segue:
in parziale accoglimento dell’appello e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
1) di revocare la sanzione disciplinare della immediata esclusione dal campionato Amatori e di infliggere alla Pol. Marruvium la penalizzazione di quindici punti in classifica oltre all’ammenda di € 800,00 ed al risarcimento dei danni patiti dal direttore di gara se richiesti e documentati;
2) di squalificare il calciatore Imbastari Massimo fino al 31.03.2015 ed il calciatore Tarquini Eneide sino al 31.03.2014, revocando la proposta di radiazione;
3) di omologare la gara con il risultato acquisito in campo sul campo (Pago 82/ Marruvium 3 a 2 );
4) di rimettere gli atti al G.S. per i provvedimenti di competenza in ordine ai calciatori Piccone Francesco e Cerasani Ivan;
5) di accreditare la tassa versata, ove addebitata.
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