COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. HESPERIA NERETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA CALCIATORE LELII SIMONE PER QUATTRO GARE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE LELII UGO FINO AL 29/10/2012) IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / POLISPORTIVA CONTROGUERRA, DISPUTATA IL 25.03.12, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI (C.U. N°35 del 29.03.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. HESPERIA NERETO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA CALCIATORE LELII SIMONE PER QUATTRO GARE; INIBIZIONE AL DIRIGENTE LELII UGO FINO AL 29/10/2012) IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / POLISPORTIVA CONTROGUERRA, DISPUTATA IL 25.03.12, PER IL CAMPIONATO ALLIEVI (C.U. N°35 del 29.03.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la Società Hesperia Nereto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. in relazione ai comportamenti tenuti dai soggetti sanzionati, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il calciatore Lelii Simone sarebbe stato colpito con uno schiaffo da un calciatore avversario ed avrebbe solo reagito, mentre il Dirigente Lelii Ugo si sarebbe solo limitato ad allontanare il responsabile del gesto compiuto in danno del proprio calciatore. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La versione dei fatti fornita dall’appellante non trova riscontro negli atti ufficiali, mentre le sanzioni adottate dal primo Giudice appaiono congrue ed adeguate soprattutto se si considera la natura del campionato in cui la gara è stata disputata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo di addebitare la relativa tassa.
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