COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 20/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA CONTROSENSO POTENZA – BERNALDA
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 96 del 20/04/2012
Delibera del Giudice Sportivo
GARA CONTROSENSO POTENZA – BERNALDA
Il Giudice Sportivo;
Letto il reclamo proposto dal Bernalda in merito alla posizione irregolare del calciatore Pietrafesa Massimo del Controsenso;
Preso atto delle controdeduzioni della società Controsenso;
Ritenuto che l'articolo 46 comma 3 del C.G.S. recita che i reclami avverso la posizione irregolare di tesserati che abbiano preso parte alla gara sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette (7) giorni dallo svolgimento della gara stessa;
Verificato presso la Segreteria del CR Basilicata che il predetto calciatore è stato tesserato in data 09/03/12 dalla società Virtus Sarno del campionato regionale Campano;
Atteso che lo stesso calciatore ha preso parte alla gara oggetto del reclamo in posizione irregolare;
P.Q.M. DELIBERA
• di accogliere il proposto reclamo e di assegnare gara persa al Controsenso con il seguente punteggio : CONTROSENSO-BERNALDA 0-3;
• di squalificare Pietrafesa Massimo per 1 (una) giornata;
• di inibire fino al 26/04/12 Viggiani Mario del Controsenso quale dirigente accompagnatore della squadra;
• di restituire la tassa reclamo.-