COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.138 del Sig.COREA Davide (tesserato società Taverna) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 19.4.2012 (squalifica per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.138 del Sig.COREA Davide (tesserato società Taverna)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n.62 del 19.4.2012 (squalifica per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale è incontestata la responsabilità del ricorrente;
che, in considerazione dello svolgimento degli accadimenti, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al ricorrente a due
giornate effettive di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore COREA Davide a DUE giornate effettive di gara;
dispone restituirsi la tassa.
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