COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.138 della Società A.P.D. GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 (Attività Giovanile) del 19.4.2012 (punizione sportiva della gara Reggio Sud 2004 – Gallicese del 14/4/2012 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 30,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.138 della Società A.P.D. GALLICESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42
(Attività Giovanile) del 19.4.2012 (punizione sportiva della gara Reggio Sud 2004 – Gallicese del 14/4/2012 con il punteggio di
0-3, ammenda di € 30,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali;
visto il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché, in violazione delle disposizioni inerenti l’Abbreviazione dei Termini Procedurali
dinnanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate, la ricorrente non ha allegato al reclamo l’attestazione di
trasmissione, con contestuale invio, di copia dello stesso alla controparte, di cui all’art.38 C.G.S. (cfr. Comunicato Ufficiale n.110/A
della F.I.G.C. pubblicato allegato nel Comunicato Ufficiale n.29 (Attività Giovanile) del 9 febbraio 2012 del Comitato Regionale
Calabria);
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 133 DEL 24/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.138 della Società A.P.D. GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 (Attività Giovanile) del 19.4.2012 (punizione sportiva della gara Reggio Sud 2004 – Gallicese del 14/4/2012 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 30,00)."