COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 – ECCELLENZA 113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO / BARANO CALCIO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE 114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI / BAIANO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
112. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 – ECCELLENZA
113. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BARANO CALCIO – GARA E. ZUPO / BARANO CALCIO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE
114. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI / BAIANO DEL 14.04.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti i tre distinti reclami, regolarmente formalizzati, relativi alle gare indicate in epigrafe,
dispone preliminarmente la loro riunione, in ragione dell’obiettiva connessione oggettiva. Tanto
premesso, osserva: le reclamanti hanno proposto ricorso avverso le rispettive delibere del Giudice
Sportivo Territoriale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 aprile 2012 del C.R. Campania.
Con esse, il Giudice di prime cure ha sanzionato le società reclamanti con la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e
l’ammenda prevista in caso di applicazione dell’art. 53 N.O.I.F., per rinuncia. Deve premettersi che
le reclamanti, con motivazioni variamente esposte, hanno rappresentato di non aver potuto
rispettare le prescrizioni di cui al Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.I.G.C., sul quale sono stati
pubblicati i termini abbreviati per le ultime quattro giornate di gara, in ragione della circostanza che,
nella mattinata di lunedì, fin dopo le ore 12.00, gli Uffici Postali, certamente in Campania, erano in
una situazione che potrebbe definirsi “di stallo” (sia per l’inoltro di telegrammi, sia per la spedizione
di lettere raccomandate). Sul punto, deve precisarsi che gli accertamenti di questa C.D.T. hanno
consentito di acquisire cognizione che la lamentata situazione si è effettivamente verificata e che si
è estesa anche oltre il termine temporale, prescritto dalla normativa in vigore, delle ore 12.00 (nel
caso di specie, di lunedì 16 aprile u.s.). Tanto premesso, questa C.D.T. osserva: il diritto calcistico
è, come più volte ribadito nelle delibere, di natura sostanziale. Questo principio è stato
costantemente e coerentemente osservato da questa C.D.T. Nel caso del reclamo e della vicenda in
esame, non può non puntualizzarsi, per l’appunto sotto il profilo sostanziale e non meramente
formale, che la stessa sospensione delle gare di vela dell’America’s Cup, imposta dal forte vento e
relativa ad una manifestazione di valenza mondiale (nel senso che le sospensioni di eventi di tale
rilevanza vengono determinate soltanto al cospetto di situazioni di effettiva, comprovata
incompatibilità), di dominio pubblico e di assoluta risonanza mediatica, appare confermativa delle
giustificazioni enunciate dalle società reclamanti. Sotto il profilo concreto, nella circostanza si è
verificata una situazione (in essa inclusa, ovviamente, l’inevitabile sospensione dei collegamenti
marittimi da e per le isole, nel giorno di disputa delle gare in esame) di obiettiva impossibilità
materiale di trasferimento, per l’appunto, dalla terraferma alle isole e viceversa. Altro elemento di
assoluto rilievo e di profondo significato etico-sportivo si configura nella sospensione immediata di
tutti i Campionati (sia professionistici, sia dilettantistici, sia del Settore Giovanile e Scolastico),
disposta dal presidente della F.I.G.C. a seguito della tragica, prematura scomparsa del giovane
calciatore del Livorno, Piermario Morosini, verificatasi sabato 14 aprile scorso, ovvero nel giorno di
disputa delle gare in argomento. Orbene, valutati assorbenti i richiamati aspetti sostanziali, questa
C.D.T. annulla le rispettive decisioni del Giudice di prime cure (perdita della gara con il punteggio di
0-3, penalizzazione di un punto in classifica ad ammenda per rinuncia), riconoscendo che le
motivazioni previste dall’art. 55 N.O.IF. (assenza delle società reclamanti per causa di forma
maggiore) si configurino nella circostanza in esame. P.Q.M.
DELIBERA
di annullare le sanzioni, a carico delle società Napoli Sanità, Barano Calcio e Baiano, della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, della penalizzazione di un
punto in classifica e delle rispettive ammende, oltre che dell’indennizzo per mancato
incasso, che era stato disposto a favore delle società ospitanti; dispone la ripetizione delle
gare in questione, rimettendo gli atti al C.R. Campania per la loro rifissazione.
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