COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TORRECUSO CALCIO – GARA PALMESE / TORRECUSO CALCIO DEL 18.04.2012 – FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 24 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 115. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO TORRECUSO CALCIO – GARA PALMESE / TORRECUSO CALCIO DEL 18.04.2012 – FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI ATTIVITÀ MISTA La C.D.T., visto il reclamo, proposto dalla società Torrecuso Calcio, relativo alla gara in epigrafe, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione tecnica del Giudice Sportivo Territoriale, con la quale l’Organo di prima istanza ha inflitto, a carico della società Torrecuso Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara in esame con il punteggio di 0-3. La motivazione della decisione del G.S.T. è stata enunciata con chiarezza e puntualità nel testo della relativa delibera (pubblicata sul C.U. n. 101 del 20.04.2012, pag. 2452), alla quale questa C.D.T., per brevità, rinvia integralmente. Essa, in sintesi, è imperniata sull’aspetto essenziale (“… la società Torrecuso Calcio ha preso parte all’esecuzione dei tiri di rigore con 11 calciatori, tra cui il portiere che, pur non calciando, con la sua presenza, di fatto, consentiva ad un proprio compagno di squadra di poter tirare al posto suo”), che ha configurato la violazione, da parte della medesima società Torrecuso, delle “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”, ovviamente nel caso di determinazione, della squadra vincente, affidata ai tiri di rigore. Deve sottolinearsi che la disciplina sportiva della Fase Finale Regionale del Campionato di Attività Mista, da lunghissimo periodo, è statuita da un apposito Regolamento, pubblicato, per l’anno sportivo in corso, sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 12.10.2011 del C.R. Campania. Il cennato Regolamento della “Disciplina sportiva relativa alla fase finale regionale” stabilisce che “… per la richiamata esigenza di assoluta tempestività e di rapidità di svolgimento, non sono appellabili le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle gare”. Nel caso di specie, la società Torrecuso Calcio ha impugnato la decisione del G.S.T., come innanzi citata, in ragione della circostanza che la società Palmese non avrebbe consentito alla medesima società Torrecuso Calcio di esercitare il proprio diritto di difesa, non avendo trasmesso ad essa il motivato preannuncio di reclamo. Le doglianze della reclamante Torrecuso Calcio trovano due insuperabili motivi di inaccoglibilità, anche a volere, in ipotesi meramente scolastica, prescindere dagli aspetti regolamentari, innanzi evidenziati: il primo, che attiene ai motivi di diritto sostanziale, costantemente e coerentemente osservati da questa C.D.T. (peraltro, non potrebbe essere diversamente), si configura nel fatto che, sotto il profilo tecnico, la società Torrecuso Calcio – come dal C.U. n. 138/CGF del corrente anno sportivo 2011/2012, sul quale è stata pubblicata una specifica decisione della Corte di Giustizia Federale, appropriatamente citata dal Giudice di prime cure e che si attaglia in modo assoluto alla vicenda in esame – ha effettivamente violato le “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”, in precedenza citate, con conseguenziale, indebito vantaggio; il secondo si individua nel fatto che, anche a voler ritenere proponibile il reclamo in esame, esso è stato comunque formalizzato, dalla società Torrecuso Calcio, a mezzo fax, oltre le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione delle decisioni che si intenda impugnare, ovvero oltre il termine temporale prescritto. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare non accoglibile il reclamo proposto dalla società Torrecuso Calcio, confermando la decisione del G.S.T., di cui al C.U. n. 101 del 20.04.2012; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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