COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE METELLIANA – GARA VALLE METELLIANA I RITA ERCOLANO DEL 24.03.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VALLE METELLIANA – GARA VALLE METELLIANA I RITA ERCOLANO DEL 24.03.2012 – PROMOZIONE La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Deve premettersi che, pur tenendo conto, come anche dall’audizione del presidente della società Valle Metelliana, che gli incidenti erano stati provocati dal comportamento scorretto dei tesserati della società Rita Ercolano, non è possibile accedere alla richiesta di declaratoria di non colpevolezza dei tesserati della società reclamante, oltre che dei suoi sostenitori. In sede di audizione, invero, il direttore di gara ha precisato che “i tifosi di entrambe le squadre (riconosciuti perché scavalcavano la recinzione, provenendo da settori differenti, in cui erano assiepati gruppi delle due tifoserie) entravano nel campo… ho atteso per circa tre minuti che si sedassero gli animi, ma ciò non è avvenuto…”. Il direttore di gara, inoltre, nel corso dell’audizione medesima ha evidenziato che era stato costretto a sospendere la gara, perché i tesserati di entrambe le società, con il loro comportamento, avevano dimostrato di non voler interrompere la rissa e che non aveva neanche potuto convocare i rispettivi capitani, perché entrambi intenti a “partecipare attivamente” alla rissa. Non può, dunque, per i motivi fin qui specificati, accedersi alle richieste della società Valle Metelliana, per quanto attiene all’istanza di ripetizione della gara ed all’impugnazione del provvedimento di obbligo di disputa di una gara a porte chiuse, in quanto inammissibile (fino ad una giornata di gara, i provvedimenti del genere non sono impugnabili). Per quel che concerne le altre sanzioni impugnate, questa C.D.T. ritiene di dover ridurre, al fine dell’equa commisurazione, in rapporto all’effettiva entità delle infrazioni rispettivamente commesse, quelle di seguito indicate: a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ferrara Ferdinando; a quattro giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori Gallo Valerio e Murolo Enrico; ad euro 200,00 la sanzione pecuniaria. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Valle Metelliana, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Ferrara Ferdinando; a quattro giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori Gallo Valerio e Murolo Enrico; di ridurre ad euro 200,00 la sanzione accessoria pecuniaria; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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