COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUOVA SALERNO – GARA CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I NUOVA SALERNO DEL 10.12.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO NUOVA SALERNO – GARA CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 I NUOVA SALERNO DEL 10.12.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nell’udienza del 23.01.2012, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il presidente della società reclamante, in sede di audizione, si era riservato di trasmettere le fotocopie dei documenti di identità dei sigg. Salvatore Donadio ed Antonio Coscia, per una nuova identificazione, da parte dell’arbitro. Nonostante i ripetuti solleciti, a mezzo telegramma, da parte della Segreteria di questa C.D.T., la società reclamante non ha dato seguito alla richiesta da essa stessa formulata, in sede di audizione, di depositare fotocopie dei documenti di identità dei due nominati tesserati (il primo dirigente accompagnatore ed il secondo assistente di parte dell’arbitro), a sostegno di quanto dichiarato sul presunto errore di persona da parte del direttore di gara. Inoltre, le infrazioni, così come riportate dall’arbitro nel proprio referto di gara, che configura, come da consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata dii prova, trovano riscontro nei referti dei Commissari di Campo. Infine, deve sottolinearsi che, dal ricorso proposto dalla società reclamante, non emerge alcun elemento idoneo alla confutazione del rapporto arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Nuova Salerno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it