COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS BOYS CICCIANO – GARA VIRTUS BOYS CICCIANO I STREGONI FIVE SOCCER DEL 10.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS BOYS CICCIANO – GARA VIRTUS BOYS CICCIANO I STREGONI FIVE SOCCER DEL 10.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, sentito il presidente della società reclamante, il quale ha chiesto una riduzione della squalifica per la non volontarietà del gesto da parte del calcettista Eboli Raffaele, questa C.D.T. giudica che la cennata richiesta non possa essere accolta. A parere di questa C.D.T., invero, non può invocarsi la non volontarietà del gesto, in quanto il nominato calcettista deliberatamente ha scagliato il pallone verso il direttore di gara. Deve evidenziarsi come non si possano giustificare comportamenti di natura violenta, che non possono essere di certo motivati dalla mancata condivisione di una decisione assunta dal direttore di gara. Neanche la riduzione della squalifica può essere concessa, in quanto il Giudice di prime cure ha irrogato, nei confronti del calcettista Eboli Raffaele, il minimo della sanzione prevista per episodi del genere. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Virtus Boys Cicciano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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