COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 123. DELIBERA C.D.T – ATLETICO PISCIOTTA – GARA ATLETICO PISCIOTTA I SCARIO DEL 25.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 123. DELIBERA C.D.T – ATLETICO PISCIOTTA – GARA ATLETICO PISCIOTTA I SCARIO DEL 25.02.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T, letto il reclamo avverso la sanzione della squalifica del campo, nonché avverso la sanzione accessoria dell’ammenda; visti gli atti ufficiali, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli atti ufficiali della società – tra i quali vanno certamente ricompresi i reclami agli Organi di Giustizia Sportiva – devono essere redatti su carta intestata o devono recare, in calce, il timbro sociale. Nel caso di specie, il reclamo proposto non è stato redatto su carta intestata, né è dato rilevare, in calce all'atto, il timbro ufficiale della società. Tale irregolarità procedurale non può essere sanata, a norma dell'art. 33, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, comportando la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con preclusione al suo esame nel mento. P.Q.M. DELlBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Atletico Pisciotta; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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