COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO SANT’EGIDIO – GARA VIETRIRAITO / ATLETICO SANT’EGIDIO DEL 22.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 27 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 124. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO SANT’EGIDIO – GARA VIETRIRAITO / ATLETICO SANT’EGIDIO DEL 22.01.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Atletico Sant’Egidio, ne rileva l'inammissibilità. Invero, la società reclamante ha trasmesso il reclamo medesimo, a mezzo fax, privo della firma del presidente, in data 1.02.2012 e, successivamente, in data 3.02.2012, con la debita sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società, ma con il mancato rispetto del termine prescritto daII’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni, successivi dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 25 del 26.01.2012, con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che la reclamante ha inteso impugnare). Nella fattispecie, dunque, il termine ultimo per la spedizione del reclamo era fissato al 2.02.2012. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Atletico Sant’Egidio.
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