COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°42 del 26/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA SAMMAURESE – FORLIMPOPOLI DEL 14/04/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 41 del 18/04/2012, ha rilevato quanto segue: la gara di cui in oggetto non è stata disputata perché l’arbitro, giunto alle ore 14:00 presso il campo sportivo di San Mauro Pascoli (FC) in via Monti 1, dopo essersi recato all’interno del terreno di giuoco del campo ubicato nella zona retrostante la palestra ne ha constatato l’impraticabilità; la Soc. Forlimpopoli, con rituale e tempestivo preannuncio, ha inviato regolare reclamo a questo G.S. contestando la scelta da parte della Soc. Sammaurese di disputare la gara sul campo situato dietro la palestra anziché sul campo “ G. Macrelli – campo A “ così come indicato sul C.U. nr. 9 del 31/08/2011 stagione sportiva 2011/2012 C.R.E.R. e, pertanto, chiede l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 1) del C.G.S.;

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°42 del 26/04/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA SAMMAURESE – FORLIMPOPOLI DEL 14/04/2012 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nr. 41 del 18/04/2012, ha rilevato quanto segue: la gara di cui in oggetto non è stata disputata perché l’arbitro, giunto alle ore 14:00 presso il campo sportivo di San Mauro Pascoli (FC) in via Monti 1, dopo essersi recato all’interno del terreno di giuoco del campo ubicato nella zona retrostante la palestra ne ha constatato l’impraticabilità; la Soc. Forlimpopoli, con rituale e tempestivo preannuncio, ha inviato regolare reclamo a questo G.S. contestando la scelta da parte della Soc. Sammaurese di disputare la gara sul campo situato dietro la palestra anziché sul campo “ G. Macrelli - campo A “ così come indicato sul C.U. nr. 9 del 31/08/2011 stagione sportiva 2011/2012 C.R.E.R. e, pertanto, chiede l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 1) del C.G.S.; lette le controdeduzioni inviate dalla Soc. Sammaurese questo G.S OSSERVA: Il reclamo proposto deve essere accolto visto che sussistono le condizioni necessarie all’applicabilità del dispositivo di cui all’art. 17 comma 1) C.G.S. infatti, la gara in oggetto doveva essere disputata nel terreno di gioco del campo “G. Macrelli - Campo A” così come risulta dall’affiliazione depositata all’atto dell’iscrizione presso il C.R.E.R.( e pubblicato sul C.U. nr. 9 del 31/08/2011 stagione sportiva 2011/2012 del C.R.E.R.). Inoltre, nel C.U. n° 3 del 21/07/2011 il C .R.E.R. ha formalmente comunicato che le variazioni relative al calendario, agli orari ufficiali e ai campi di gioco possono essere disposte d’ufficio o su richiesta delle Società che vi abbiano interesse purchè, in quest’ultimo caso, ne sia stata data preventiva comunicazione al C.R.E.R. Considerato che la Soc. Sammaurese non ha ottemperato a quanto sopra esposto; rilevato che la Società Sammaurese è responsabile della mancata disputa della gara; P.T.M. Delibera di accogliere il reclamo della Soc. Forlimpopoli; - infligge alla Soc. Sammaurese la punizione sportiva della gara con il seguente risultato: Sammaurese – Forlimpopoli 0 – 3 - la penalizzazione di un punto in classifica, l’ammenda di €. 150,00 quale prima rinuncia. - non si addebita la tassa reclamo alla Soc. Forlimpopoli.
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