COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°42 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELIBERE DELLA 113 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RONCOFREDDO Avverso squalifica per 5 giornate calc. MOLARI MATTIA e al 15.6.2012 all. ORSINI RODOLFO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.4.2012 gara REAL SARSINA – RONCOFREDDO del 7.4.2012

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°42 del 26/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DELIBERE DELLA 113 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RONCOFREDDO Avverso squalifica per 5 giornate calc. MOLARI MATTIA e al 15.6.2012 all. ORSINI RODOLFO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 40 dell’11.4.2012 gara REAL SARSINA – RONCOFREDDO del 7.4.2012 L’A.S.D. RONCOFREDDO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) il calc. MOLARI, a seguito di un fallo da dietro ricevuto, reagiva con una spinta che non recava alcun danno all’avversario, il quale reagiva con una altrettanta spinta. Dopo un po’ di parapiglia, ma niente di grave, i due giocatori hanno lasciato il campo sena nessun tipo di colluttazione; 2) l’all. ORSINI non è venuto a contatto con il dirigente della squadra avversaria, ma ha solo avuto una lite che poi è finita con una stretta di mano. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che : 1) dopo un contrasto di gioco, accesosi un diverbio con l’avversario e dopo essersi spintonati a vicenda, il calc. MOLARI prendeva per la maglia il calciatore del Real Sarsina e lo spingeva con forza contro la recinzione del campo; 2) l’all. ORSINI, venuto a diverbio, con spinte reciproche, con un dirigente del Real Sarsina, alla comunicazione del provvedimento di allontanamento, indirizzava all’arbitro critiche negative sulla sua conduzione della gara; - ritenuto che il comportamento messo in atto dall’all. ORSINI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 15.5.2012 la squalifica dell’all. ORSINI RODOLFO, ferma restando la squalifica per 5 giornate del calc. MOLARI MATTIA. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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