COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 29.3.2012 (Gara: CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA del 25.3.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 209/LND del 27/4/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATI
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL
29.3.2012
(Gara: CASPERIA 2006 – PRO CALCIO ANGUILLARA del 25.3.2012 – Campionato II
Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società PRO CALCIO ANGUILLARA, contesta la decisione del Giudice Sportivo di primo grado,
assumendo che all’atto della sospensione della gara, la reclamante si sarebbe trovata in campo
con sette calciatori, numero minimo previsto dall’art. 73 delle NOIF per partecipare all’incontro.
Tale deduzione viene supportata dalla circostanza che un proprio calciatore, (n. 2
ALESSANDRONI ALESSIO) coinvolto nella zuffa che ha causato la sospensione, era stato
espulso prima dei fatti mentre altro calciatore della Società (GATTONI MARCO n.11) non sarebbe
stato individuato durante il parapiglia.
La ricorrente poi assume che tesserati della Società CASPERIA durante l’episodio e
successivamente, avrebbero aggredito l’arbitro e i propri giocatori, i quali si sarebbero limitati ad
una difesa passiva, raggiungendo di corsa lo spogliatoio.
Tra questi calciatori si sarebbero trovati anche CIRIMBILLA ALESSANDRO (n.6) e NORI LUCA
(n.10) non coinvolti quindi nella zuffa.
La reclamante conclude richiedendo per la controparte la sanzione della perdita della gara, in
quanto responsabile dei fatti che hanno causato la sospensione o, in subordine, la convalida del
risultato sul campo all’atto dell’interruzione.
Chiede anche la revoca della squalifica dei propri calciatori CIRIMBILLA e NORI (2 gare) e
dell’inibizione al proprio Dirigente DI GIACOMO DOMENICO (20.4.2012), nonché della sanzione
pecuniaria.
Preliminarmente, si ricorda che, ai sensi dell’art. 73 delle NOIF già citato, ai fini della declaratoria di
inferiorità numerica, vanno conteggiati tutti i calciatori espulsi dal campo dall’inizio dell’incontro fino
all’espisodio che ne ha determinato la sospensione.
Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) , comunque, emerge una
realtà del tutto diversa da quanto dedotto dalla ricorrente.
Dopo una decisione tecnica (calcio di rigore a favore della Società CASPERIA) e l’espulsione per
doppia ammonizione di un calciatore della ricorrente – CANGINI ROBERTO, si accendeva in
campo un tafferuglio che coinvolgeva giocatori di entrambe le Società, tra i quali l’arbitro
identificava: ALESSANDRONI ALESSIO, CIRIMBILLA ALESSANDRO e NORI LUCA (PRO
CALCIO ANGUILLARA) nonché BONIFAZI DAMIANO, POMPILI LUCA, ANTONINI MATTEO e
OTTAVIANO ALESSIO (CASPERIA).
A seguito di tale episodio – i cui protagonisti erano passibili di espulsione – e conteggiate le
precedenti espulsioni – GATTONI MARCO e il citato CANGINI (PRO CALCIO ANGUILLARA)
nonché quelle della Società CASPERIA, FIORAVANI MARCO, COLALELLI SIMONE e D’AMICO
FRANCESCO, l’arbitro constatava che ambedue le squadre erano in campo con un numero di
calciatori inferiore al minimo consentito (art. 73 delle NOIF) per cui decideva la sospensione
dell’incontro.
Subito dopo, mentre si recava negli spogliatoi, veniva fatto oggetto di atti di violenza da parte di un
calciatore non identificato della Società CASPERIA e, successivamente, di persona riconducibile
alla stessa Società, per cui il Direttore di gara ricorreva a cure di pronto soccorso.
Tali episodi sono stati puntualmente confermati dall’arbitro in sede di audizione.
Da quanto sopra descritto, è del tutto chiara la comune responsabilità delle due contendenti per la
sospensione dell’incontro (inferiorità numerica e zuffa), per cui sono da considerarsi privi di
fondamento gli assunti della ricorrente e parimenti congrue le sanzioni inflitte.
Peraltro, non essendo coinvolti negli espisodi sostenitori della Società, è possibile soprassedere
alla sanzione pecuniaria, per cui questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società PROCALCIO ANGUILLARA
revocando l’ammenda di € 150.
Rimangono confermate tutte le altre decisioni impugnate.
Si fa presente che , a mente dell’art. 45 del C.G.S., non sono appellabili squalifiche e inibizioni non
superiori ad un mese a carico di Dirigenti e a 2 gare a carico di calciatori.
La tassa reclamo va restituita.
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