COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 26 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2 A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA – Avverso Inibizione A Dirigente (GARA GAMBATESA – VOLTURINO DEL 10.04.2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. CB – GIRONE A)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 26 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2 A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA – Avverso Inibizione A Dirigente (GARA GAMBATESA - VOLTURINO DEL 10.04.2012 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. CB - GIRONE A) La Commissione Disciplinare, letto il presentato dalla società A.S.D. Polisportiva Gambatesa avverso la sanzione della inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Tosches Giuseppe e visti gli atti ufficiali di gara osserva quanto segue. La ricorrente, pur riconoscendo che il Tosches ha protestato con il direttore di gara per una sua decisione, nega che ha inveito contro di lui, che ha buttato la bandierina per terra e che si è rifiutato di abbandonare il terreno di gioco, rappresentando i fatti in modo diverso da quello riportato nella decisione impugnata. Ha anche ammesso che il dirigente è rimasto nelle vicinanze del terreno di gioco a seguito di autorizzazione dello stesso direttore di gara. Viene negato anche qualsiasi atteggiamento ingiurioso o irriguardoso del suddetto verso l'arbitro. Va premesso che il Tosches Giuseppe è stato sanzionato dal G.S. esclusivamente per aver protestato "vivacemente" nei confronti dell'arbitro, per essere entrato sul terreno di gioco e di aver buttato la bandierina vicino allo stesso, oltre che per non aver lasciato il terreno di gioco in seguito all'allontanamento e per essersi sistemato in panchina, che lasciava solo dopo vari solleciti. Le risultanze del referto arbitrale, chiare e precise, non possono essere messe in discussione dalla rappresentazione dei fatti indicata in ricorso, perché, anche se in modo diverso, i fatti oggetto della sanzione sono ammessi dalla ricorrente. Questa C.D. ritiene che, alla luce dei fatti, la sanzione inflitta dal G.S. appare equa e non passibile di riduzione, anche in considerazione del fatto che il dirigente Tosches Giuseppe nella partita in esame stava svolgendo le funzioni di guardalinee di parte e che, di conseguenza, era tenuto a collaborare con il direttore di gara e non a contestare le sue decisioni. Inoltre, va considerato in questa sede anche l'effetto diseducativo sui giovani calciatori, trattandosi di un campionato giovanissimi, che può avere un comportamento non rispettoso delle regole da parte dei dirigenti della società. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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