COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 27 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FULGOR SENORBI’ (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°40 del 29.03.2012. Gara Samassi / Fulgor Senorbì del 25.03.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 27 Aprile 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. FULGOR SENORBI’ (Campionato di Promozione)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°40 del 29.03.2012.
Gara Samassi / Fulgor Senorbì del 25.03.2012.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Fulgor Senorbì ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Daniele Denotti è stato squalificato fino al 31.12.2012, per aver protestato con parole ingiuriose nei confronti del direttore di gara, afferrava l’avambraccio con una violenta stretta impedendogli di estrarre il cartellino dell’espulsione, procurandogli forte dolore. Le frasi gravemente ingiuriose venivano poi ulteriormente reiterate anche dopo la notifica dell’espulsione.
La ricorrente nei motivi dell’impugnazione, non negava i suddetti accadimenti, sostenendo però che il calciatore non avesse posto in essere alcun atto di violenza e chiedeva pertanto l’equa riduzione del provvedimento di squalifica.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
In primis, al fine di fare luce sull’accaduto quest’organo disciplinare sentiva, nel corso dell’odierna seduta il direttore di gara che confermava quanto già scritto nel referto, precisando altresì di non sapere se il calciatore voleva o meno essere violento nei suoi confronti, ma certo è che la condotta patita le aveva procurato forte dolore che era perdurato per tutta la gara e per l’intera giornata.
Invero non vi è alcun elemento che possa far neppure dubitare circa la versione fornita dall’arbitro; il comportamento del giocatore, deplorevole e grave per intensità e reiterazione, deve necessariamente venire ascritto in una condotta integrante un atto di violenza, per il quale il Codice di Giustizia Sportiva prevede una sanzione non inferiore alle otto giornate di squalifica.
Nel caso che ci occupa, la condotta del giocatore è quindi meritevole di sanzione, ciò nondimeno il provvedimento più equo ed adeguato è quello di una squalifica fino al 31 ottobre 2012 in considerazione del fatto che il comportamento del tesserato non ha comportato un evento lesivo grave, non vi sono certificazioni mediche in atti di talchè sette mesi di squalifica appaiono del tutto congrui.
Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica fino al 31 ottobre 2012.
Dispone il non addebito della tassa.
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