COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 27 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FRASSATI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 12.01.2012. Gara Atletico Uri / Frassati del 18.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 27 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. FRASSATI (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 12.01.2012. Gara Atletico Uri / Frassati del 18.12.2011. La società Frassati in data 24.11.2011 proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo al fine di ottenere la ripetizione della gara di cui in epigrafe, eccependo che all’83° minuto del secondo tempo, a seguito dell’espulsione dell’assistente di parte della società Frassati Giampiero Sanguinetti, l’arbitro non avrebbe provveduto alla sua sostituzione. La società Atletico Uri, nelle controdeduzioni, si opponeva al reclamo, affermando che, all’atto dell’espulsione del Sanguinetti, il direttore di gara provvedeva alla sua sostituzione con altro tesserato. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Comunicato ufficiale n° 28 del 12.01.2012 del Comitato Regionale Sardegna, rigettava il reclamo, omologando il risultato conseguito sul campo di 2 a 1 a favore dell’Atletico Uri; affermava in motivazione che il reclamo non dovesse essere accolto in quanto dal supplemento allegato al referto arbitrale si evinceva che il direttore di gara aveva effettivamente sostituito il dirigente con funzioni di assistente Giampiero Sanguinetti con altro tesserato, esattamente il n° 12 della Frassati Giovanni Craboledda. La Pol. Frassati presentava quindi rituale ricorso a questa Commissione Disciplinare Territoriale insistendo nella sua versione dei fatti; la ricorrente, dopo aver messo in risalto che nel referto arbitrale non si fa alcun cenno alla sostituzione dell’assistente di parte, afferma che non sia attendibile quanto esposto nel supplemento redatto a distanza di quasi un mese, soprattutto perché dallo stesso rapporto di gara risulta che il Sanguinetti, dopo essere stato espulso, rientrava in campo avvicinandosi minacciosamente all’arbitro con la bandierina in mano; il fatto che il dirigente della Frassati avesse tenuto con sé la bandierina dopo l’espulsione proverebbe che nessuno l’aveva sostituito. Il direttore di gara, nell’audizione avanti la Commissione, confermava quanto esposto nel supplemento, precisando di non avere annotato nel rapporto la sostituzione dell’assistente per mera dimenticanza; ed aggiungeva di avere provveduto alla sostituzione del Sanguinetti con il Craboledda dopo essere intervenuto per ben cinque volte per allontanare il dirigente dal campo. La Commissione, ritenuto che la totale inconciliabilità delle due versioni dei fatti meritasse un approfondimento, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per svolgere i necessari accertamenti. Il Vice Procuratore Federale, in data 12.04.2012, esaurite le indagini, ne ha comunicato l’esito a questa Commissione per il seguito di competenza. Dagli atti delle indagini svolte risulta che sia il Sanguinetti che il Craboledda hanno confermato quanto sostenuto dalla Pol. Frassati nel suo reclamo; in particolare il Sanguinetti ha dichiarato che, a seguito dell’espulsione, si recava negli spogliatoi portando con sé la bandierina e da lì assisteva ai minuti finali della partita accorgendosi che l’arbitro non aveva provveduto alla sua sostituzione; e il Craboledda ha escluso di avere svolto le funzioni di assistente di parte nei minuti finali della gara, precisando che, al momento dell’espulsione del Sanguinetti, egli non era in panchina ma in una sorta di corridoio coperto situato tra i due distinti edifici in cui si trovano gli spogliatoi delle squadre, mentre in panchina era seduto solo l’allenatore. Il direttore di gara ha anch’egli confermato quanto già dichiarato in precedenza, precisando che, per provvedere alla sostituzione dell’assistente espulso, si avvicinava alla panchina della Frassati dove si trovavano solo l’allenatore e il giocatore Craboledda, il quale, ricevuto l’incarico, si avvicinava agli spogliatoi, nei cui pressi si faceva dare la bandierina dal Sanguinetti. Le dichiarazioni dell’arbitro sono confermate da vari tesserati dell’Atletico Uri, che ricordano di avere visto, nei minuti finali della partita, un tesserato della Frassati svolgere le funzioni di assistente in piedi lungo la linea laterale del campo. Tutto ciò premesso, ritiene la Commissione che il materiale probatorio raccolto non permetta di inficiare in alcun modo l’attendibilità del rapporto arbitrale e del suo supplemento, che, a norma dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S., fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare; ciò anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro nel corso delle audizioni avanti questa Commissione e avanti la Procura Federale, da cui è emersa una precisa e puntuale ricostruzione dei fatti che consente di superare abbondantemente alcune iniziali perplessità. La Commissione ritiene che la gara si sia svolta nel pieno rispetto delle norme regolamentari e che pertanto il risultato conseguito sul campo debba essere confermato; e per questi motivi DELIBERA di rigettare il ricorso. Dispone l’addebito della tassa. Dispone la comunicazione della presente delibera alla Procura Federale.
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