COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 213/A A.S.D. FINCANTIERI PALERMO (PA) avverso inibizione sino al 31/05/2012 del dirigente Sig. Romeo Andrea e squalifica dell’allenatore Sig. Lo Cicero Daniele sino al 12/10/2012 – gara Giovanissimi Sperimentali Gir.B U.S. Città di Palermo S.p.a. / A.S.D. Fincantieri Palermo del 14/04/2012 – C.U. 448 SGS del 20/04/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 213/A A.S.D. FINCANTIERI PALERMO (PA) avverso inibizione sino al 31/05/2012 del dirigente Sig. Romeo Andrea e squalifica dell’allenatore Sig. Lo Cicero Daniele sino al 12/10/2012 – gara Giovanissimi Sperimentali Gir.B U.S. Città di Palermo S.p.a. / A.S.D. Fincantieri Palermo del 14/04/2012 – C.U. 448 SGS del 20/04/2012 La società A.S.D. Fincantieri Palermo, in persona del suo Presidente pro-tempore, ha impugnato le decisioni in epigrafe indicate ritenendo i provvedimenti sproporzionati in relazione ai fatti realmente accaduti e contestati. La ricorrente ha riferito una propria riduttiva versione dell’accaduto, sostenendo che il comportamento del dirigente Sig. Romeo, “seppure censurabile nei toni e nei contenuti, mai erano sfociati in atteggiamenti violenti o minacciosi, rimanendo contenuti nelle sole espressioni verbali”. Per quanto poi all’allenatore sig. Lo Cicero, la ricorrente sostiene che il suo comportamento, “sia pure eticamente censurabile, non è mai scaturito in atti particolarmente violenti nei confronti dell’arbitro con il quale aveva avuto solo un’accesa discussione, magari eccessiva nei toni, e accompagnata da un gesticolare particolarmente accentuato, tanto da sfiorare l’arbitro”. Per tali motivi la A.S.D. Fincantieri Palermo ha richiesto una parziale revisione dei provvedimenti impugnati. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che, ai sensi dell’articolo 35 co. 1.1 del C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati durante e dopo lo svolgimento delle gare. Nella sua descrizione dei fatti accaduti l’arbitro riferisce del comportamento di continua protesta dell’allenatore sig. Lo Cicero, tale da determinare il suo allontanamento. Il sig. Lo Cicero reagiva con plateali minacce al provvedimento determinato dall’arbitro e successivamente, a fine primo tempo, aggrediva il direttore di gara urlando minacciosamente e spintonandolo più volte, seppure trattenuto da alcune persone in quel momento presenti. A fine gara, infine, il dirigente sig. Romeo rivolgeva all’arbitro frasi volgari e offensive. P.Q.M. Si respinge l’appello inoltrato dalla A.S.D. Fincantieri Palermo e si confermano le sanzioni determinate dal giudice di prime cure. Per l’effetto, con addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 62,00.
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