COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI Procedimento n. 162/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. GROSSO ROBERTO (Presidente) 2. A.S.D. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI Procedimento n. 162/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: 1. GROSSO ROBERTO (Presidente) 2. A.S.D. NUOVA AQUILA GRAMMICHELE La Procura Federale, con nota 1355pf10-11/GS/reg del 28 novembre 2011 ha deferito le parti indicate in epigrafe innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale per rispondere: il Presidente della violazione di cui all’ art.1 comma 1) C.G.S. in riferimento al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 05/07/2010; la Società per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S., per la violazione ascritta al Presidente. Le parti deferite, debitamente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico. Il rappresentante della Procura Federale ha invece concluso chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi tre a carico del Presidente e della sanzione dell'ammenda di € 500,00 a carico della Società. Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare si evidenzia che la Società in questione, in occasione delle gare di campionato Juniores 2010/2011 non tesserava alcun tecnico abilitato avente la funzione di allenatore delle squadre minori. Dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta effettivamente provato che in tali gare di campionato Juniores non era presente alcun tecnico abilitato. P.Q.M. Dispone applicarsi: Al Sig. Grosso Roberto, Presidente della ASD Nuova Aquila Grammichele, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno (1); alla predetta Società, per responsabilità diretta, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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