COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 134/B-02 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD CAMPOFELICE CALCIO Presidente all’epoca dei fatti Sig.ROSOLINO ANELLO N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 134/B-02 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD CAMPOFELICE CALCIO Presidente all’epoca dei fatti Sig.ROSOLINO ANELLO N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 2^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1012-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma sono state trasmesse le copie dei certificati medici dei calciatori deferiti, attestazioni che documentano la idoneità all’attività sportiva agonistica dei suddetti calciatori. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e la documentazione trasmessa dalla società ASD Campofelice Calcio, acquisita agli atti del procedimento, proscioglie tutti i soggetti deferiti dagli addebiti contestati. P.Q.M. Dispone il “non luogo a procedere” nei confronti della società ASD Campofelice Calcio, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig.Rosolino Anello, dei calciatori Di Scala Pasquale, Pedivellano Antonio, Peri Stefano, Puccio Daniele, Rotondi Antonio, tutti tesserati per la società’ ASD Campofelice Calcio all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale.
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