COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 134/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società G.S.D. RANGERS Presidente all’epoca dei fatti Sig. DI PASQUALE GIUSEPPE N°28 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 452 /CDT del 24.04.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 134/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società G.S.D. RANGERS Presidente all’epoca dei fatti Sig. DI PASQUALE GIUSEPPE N°28 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di 1^ categoria 2010 / 2011 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 10/02/2012 prot. 11.1016-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, ma sono state trasmesse le copie dei certificati medici della totalità dei calciatori deferiti, attestazioni che documentano la idoneità all’attività sportiva agonistica dei suddetti calciatori, ad eccezione del calciatore Lo Dico Rosolino Michel a difesa del quale non è stata prodotta alcuna difesa. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti e la documentazione trasmessa dalla società GSD Rangers, acquisita agli atti del procedimento, proscioglie dagli addebiti contestati i calciatori per i quali sono state trasmesse esimente difese, mentre, per quanto alla posizione del calciatore Lo Dico Rosolino Michel, emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. P.Q.M. Dispone il “non luogo a procedere” nei confronti dei calciatori Ales Carlo, Ales Pasquale, Armetta Gaetano, Basile Igor, Bocchetti Francesco, Branca Mirko, Ciaramitaro Riccardo, Corda Vincenzo, Costanza Antonino, Crucitti Fabrizio, De Marco Gianfranco, Gnoffo Alessandro, Graziano Vincenzo, La Puma Francesco, Marino Lorenzo, Matranga Antonino, Mira Francesco, Oneto Gabriele, Palazzotto Domenico, Pillitteri Girolamo, Pumo Rosario, Salamone Fabrizio, Scalici Giuseppe, Semilia Angelo, Spataro Alessio, Testa Ignazio, Ventura Francesco. Accertata inoltre la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento nei confronti del calciatore Lo Dico Rosolino Michel, applica: L’ammenda di € 40,00 a carico della società GSD Rangers (€ 40,00 x n.1 calciatore); L’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Di Pasquale Giuseppe; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Lo Dico Rosolino Michel, tesserato per la società’ GSD Rangers all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed al Presidente Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS
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