– COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare GIOVANISSIMI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BEVAGNA -TODI DISPUTATA A CANTALUPO DI BEVAGNA IL 25.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CATANIA ANGELO FINO AL 10.05.2012.
- COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012
Delibera della commissione disciplinare
GIOVANISSIMI REGIONALI “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.C.D. BEVAGNA IN RIFERIMENTO ALLA GARA
BEVAGNA -TODI DISPUTATA A CANTALUPO DI BEVAGNA IL 25.03.2012, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 104 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN
RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE CATANIA ANGELO FINO AL
10.05.2012.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 19.04.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo l’A.C.D. Bevagna, chiedendo la riduzione della sanzione
inflitta dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara; ed i
tesserati della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Direttore di gara, in sede di riconoscimento effettuato dinnanzi a questa Commissione,
ha dichiarato che l’autore dell’episodio avvenuto al termine della gara, ovverosia l’ingresso
all’interno del suo spogliatoio da parte di persona non autorizzata che lo offendeva, non è
il Sig. Catania Angelo, così come originariamente dichiarato dall’arbitro stesso nel referto
di gara, bensì il Sig. Tomassini Mauro.
Da quanto precede consegue l’estraneità del Sig. Catania ai fatti al medesimo ascritti, con
conseguente accoglimento del reclamo ed annullamento della sanzione a carico di
quest’ultimo.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, annulla la sanzione inflitta dal G.S. nei confronti del
Sig. Catania Angelo.
Dispone trasmettersi gli atti al G.S. per quanto di sua competenza in merito al
comportamento del Sig. Mauro Tomassini.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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