COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 24.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/ 4/2012 S.VENANZO – CANNARA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 24.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 22/ 4/2012 S.VENANZO - CANNARA PREMESSO: CHE al 38° del primo tempo l'Assistente Arbitrale veniva irriso dal n. 10 del San Venanzo, Sig. Costanzo Pasquale, ed, in ragione di ciò, quest'ultimo veniva espulso dal Direttore di Gara; CHE il predetto, tuttavia, prima di uscire dal terreno di gioco persisteva nell'atteggiamento irriguardoso nei confronti del citato Assistente Arbitrale; CHE alla fine del primo tempo il citato Assistente Arbitrale veniva affrontato ad alta voce dal Dirigente Accompagnatore del San Venanzo, Sig. Cerquaglia Venanzo, il quale lo accusava di essere parente di un calciatore della squadra avversaria e che, in ragione di ciò, stava fa favorendo il Cannara; CHE nonostante la richiesta dell'Assistente affinché il Cerquaglia "mettesse per iscritto" l'accusa, il predetto si rifiutava; CHE tali accuse, tuttavia, sortivano l'effetto di inasprire gli animi della tifoseria di casa la quale, già distintasi fino a quel momento per una condotta improntata agli insulti nei confronti della Terna Arbitrale, iniziava ad ingiuriare e minacciare ripetutamente la Terna Arbitrale ed, in particolare, il citato Assistente Arbitrale; CHE, una volta lasciato l'impianto sportivo, l'autovettura con a bordo i componenti della Terna Arbitrale, veniva affrontata da un gruppo di tifosi del San Venanzo (circa una ventina) che, dopo aver costretto l'auto a rallentare, iniziava ad insultare pesantemente gli Ufficiali di Gara colpendo ripetutamente la citata autovettura con manate e pugni; CHE l'aggressione aveva fine solo in virtù del pronto intervento dei Carabinieri (nel frattempo allertati dall'Arbitro) i quali provvedevano scortare fino a Marsciano i malcapitati; D E L I B E R A 1) L'ammenda di 1.200,00 a carico della Società San Venanzo; 2) La squalifica fino al 30.06.2012 a carico del Dirigente del San Venanzo, Sig. Cerquaglia Venanzo; 3) La squalifica di n. 3 giornate a carico del Calciatore n. 10 del San Venanzo, Sig. Costanzo Pasquale.
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