COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 24.04.2012 gara del 21/ 4/2012 COLLEPEPE – OLYMPIA THYRUS S.VALENTIN
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 117 DEL 24.04.2012
gara del 21/ 4/2012 COLLEPEPE - OLYMPIA THYRUS S.VALENTIN
PREMESSO:
CHE, successivamente al gol del pareggio segnato dall'Olimpia Thyrus, si
accendeva un'animata discussione fra i calciatori di entrambe le
squadre (motivata - a quanto sembra - dal fatto che un calciatore
del Collepepe era stato accidentalmente colpito da un avversario il
quale era intento a festeggiare la rete appena segnata);
CHE, fra detti calciatori, si distingueva il n. 11 dell'Olimpia Thyrus,
Sig. Vapinsky Vladislav il quale spintonava violentemente un
avversario, facendolo cadere a terra;
CHE, ricevuto il conseguente provvedimento di espulsione, il predetto
aggrediva il Direttore di Gara con un violento pugno alla spalla;
CHE il colpo era talmente forte che impediva al Direttore di Gara di
portare a termine la partita tanto da doverne decretare anzitempo la
fine (in particolare restavano da giocare ancora n. 2 minuti);
CHE subito dopo il colpo, il Vapinsky ingiuriava e minacciava
ripetutamente il Direttore di Gara ed a tale aggressione verbale si
associavano numerosi calciatori dell'Olimpia Thyrus;
CHE a fine gara, in ragione del persistente dolore, l'Arbitro era
costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso di Foligno, ove
gli veniva diagnosticato "Trauma contusivo emitorace dx in sede
sottoclaveare";
CHE alla luce dei fatti sopra esposti, non v'è dubbio che la
responsabilità dell'interruzione della gara debba essere ascritta
alla Società Olimpia Thyrus.
D E L I B E R A
1) La punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società
Olimpia Thyrus con il risultato di 0-3 (Collepepe - Olimpia Thyrus
3-0);
2) L'ammenda di €. 300,00 a carico della Società Olimpia Thyrus;
3) La squalifica fino al 30.04.2015 a carico del Calciatore n. 11
dell'Olimpia Thyrus Sig. VAPINSKY Vladislav.