DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°135 del 26/04/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ACQUI CALCIO 1911 – CANTU GS SANPAOLO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°135 del 26/04/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ACQUI CALCIO 1911 - CANTU GS SANPAOLO
Il Giudice Sportivo:
- letti gli atti relativi alla gara Acqui Calcio - Cantu' GS San Paolo;
- considerato che la società Acqui Calcio era oggetto di un provvedimento di prelievo coattivo, disposto in forza dell'art.26
comma 4 del regolamento LND e debitamente comunicato con raccomandata A/R , prot. 1531.8/MdA/Amm/cc del 17
aprile 2012 e che in conseguenza di ciò veniva comunicato all'Arbitro, da rappresentante amministrativo della LND, che la
gara non poteva essere disputata a causa dell'inadempienza della società Acqui Calcio;
PQM
delibera di infliggere alla società Acqui Calcio la punizione sportiva della perdita della gara, nonchè la penalizzazione di un punto in
classifica e l'ammenda di E. 1000 quale prima rinuncia.