COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA AVERSANA SAN DIEGO / OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28/12/2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA AVERSANA SAN DIEGO / OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28/12/2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante assume che i calciatori Buono Vincenzo (nato il 7.08.1984); Minella Vincenzo (nato il 7.05.1988); Tucci Gerardo (nato il 5.01.1980); Gregori Alfredo (nato il 14.05.1978); De Rosa Antonio (nato il 13.11.1989); Schiavo Roberto (nato il 26.02.1970) e Dragonetti Roberto (nato il 15.02.1969), nonché l'assistente di parte (la cui posizione, sotto il profilo giuridico-sportivo, è equiparata a quella del calciatore partecipante ad una gara), sig. Monzillo Raffaele, abbiano preso parte alla gara de qua senza essere tesserati (l’assistente di parte, senza essere né tesserato quale calciatore, né censito quale dirigente) a favore della società Aversana San Diego. Dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i calciatori: Buono Vincenzo (dal 17.12.2011); Minella Vincenzo, Tucci Gerardo, e De Rosa Antonio (dal 2.12.2011); Gregori Alfredo (dal 3.12.2011) ed, infine, Schiavo Roberto (dall’11.12.2011), risultano regolarmente tesserati, a favore della società Aversana San Diego, con decorrenza da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è risultata la posizione irregolare del calciatore Dragonetti Roberto e dell'assistente di parte, sig. Monzillo Raffaele. Invero, il calciatore Dragonetti Roberto risulta svincolato da altra società e non più regolarmente ritesserato a favore della società Aversana San Diego. Per l’esattezza, la regolarizzazione del suo tesseramento è stata prodotta, dalla società Aversana San Diego, non soltanto fuori termine, ma anche oltre il limite temporale del 30.04.2012 (prescritto dal C.U. n. 162 / A del 29.04.2011 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 dell’1.07.2011 del C.R. Campania), utile per il tesseramento dei calciatori ultradiciottenni. Di conseguenza, l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania non ha potuto neppure procedere alla predetta regolarizzazione, che sarebbe stata comunque decorrente dalla data della sua formalizzazione (a sua volta successiva, rispetto al giorno di disputa della gara in esame), essendo essa risultata successiva al prescritto termine dei cinque giorni. A sua volta l’assistente di parte, sig. Monzillo Raffaele, risulta censito, quale dirigente della società Aversana San Diego, dall’11.01.2012, ovvero da data successiva al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del nominato calciatore e dell’assistente di parte (la cui posizione, si ribadisce, è equiparata, sotto il profilo giuridico-sportivo, a quella dei calciatori) deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento e, per quel che concerne il più volte nominato assistente di parte, anche agli effetti del censimento. Per tali motivi DELIBERA in accoglimento deI reclamo proposto dalla società Olimpia Battipaglia, di infliggere, a carico della società Aversana San Diego, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 17, comma 5, lettera a) e b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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