COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA AVERSANA SAN DIEGO / OLIMPIA BATTIPAGLIA DEL 28/12/2011
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO OLIMPIA BATTIPAGLIA – GARA AVERSANA SAN DIEGO / OLIMPIA BATTIPAGLIA
DEL 28/12/2011
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero,
la reclamante assume che i calciatori Buono Vincenzo (nato il 7.08.1984); Minella Vincenzo (nato il
7.05.1988); Tucci Gerardo (nato il 5.01.1980); Gregori Alfredo (nato il 14.05.1978); De Rosa Antonio
(nato il 13.11.1989); Schiavo Roberto (nato il 26.02.1970) e Dragonetti Roberto (nato il 15.02.1969),
nonché l'assistente di parte (la cui posizione, sotto il profilo giuridico-sportivo, è equiparata a quella
del calciatore partecipante ad una gara), sig. Monzillo Raffaele, abbiano preso parte alla gara de
qua senza essere tesserati (l’assistente di parte, senza essere né tesserato quale calciatore, né
censito quale dirigente) a favore della società Aversana San Diego. Dalla documentazione,
acquisita presso l’Ufficio Tesseramento e la Segreteria del C.R. Campania, è emerso che i
calciatori: Buono Vincenzo (dal 17.12.2011); Minella Vincenzo, Tucci Gerardo, e De Rosa Antonio
(dal 2.12.2011); Gregori Alfredo (dal 3.12.2011) ed, infine, Schiavo Roberto (dall’11.12.2011),
risultano regolarmente tesserati, a favore della società Aversana San Diego, con decorrenza da
data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara in epigrafe. Viceversa, è risultata la
posizione irregolare del calciatore Dragonetti Roberto e dell'assistente di parte, sig. Monzillo
Raffaele. Invero, il calciatore Dragonetti Roberto risulta svincolato da altra società e non più
regolarmente ritesserato a favore della società Aversana San Diego. Per l’esattezza, la
regolarizzazione del suo tesseramento è stata prodotta, dalla società Aversana San Diego, non
soltanto fuori termine, ma anche oltre il limite temporale del 30.04.2012 (prescritto dal C.U. n. 162 /
A del 29.04.2011 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 dell’1.07.2011 del C.R.
Campania), utile per il tesseramento dei calciatori ultradiciottenni. Di conseguenza, l’Ufficio
Tesseramento del C.R. Campania non ha potuto neppure procedere alla predetta regolarizzazione,
che sarebbe stata comunque decorrente dalla data della sua formalizzazione (a sua volta
successiva, rispetto al giorno di disputa della gara in esame), essendo essa risultata successiva al
prescritto termine dei cinque giorni. A sua volta l’assistente di parte, sig. Monzillo Raffaele, risulta
censito, quale dirigente della società Aversana San Diego, dall’11.01.2012, ovvero da data
successiva al giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione del nominato
calciatore e dell’assistente di parte (la cui posizione, si ribadisce, è equiparata, sotto il profilo
giuridico-sportivo, a quella dei calciatori) deve giudicarsi irregolare, agli effetti del tesseramento e,
per quel che concerne il più volte nominato assistente di parte, anche agli effetti del censimento. Per
tali motivi
DELIBERA
in accoglimento deI reclamo proposto dalla società Olimpia Battipaglia, di infliggere, a carico
della società Aversana San Diego, ai sensi e per gli effetti di cui alI'art. 17, comma 5, lettera a)
e b), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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