COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE 126. DELIBERA C.D.T – RECLAMO VICO EQUENSE S.R.L. – GARA ANACAPRI CALCIO / VICO EQUENSE S.R.L. DEL 27.02.2012 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE 126. DELIBERA C.D.T – RECLAMO VICO EQUENSE S.R.L. – GARA ANACAPRI CALCIO / VICO EQUENSE S.R.L. DEL 27.02.2012 – ATT. MISTA La C.D.T, visti gli atti ufficiali. letto il reclamo, proposto dalla società Vico Equense S.r.l. avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, rileva che la società ha documentato, con atto in data 27.02.2012 (ovvero, dello stesso giorno della gara di riferimento) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Locale Marittimo di Sorrento, il caso di forza maggiore e che il reclamo è stato ritualmente trasmesso, a questa C.D.T., dalla società reclamante, in data 30.03.2012, a mezzo raccomandata postale, ovvero, nei termini temporali prescritti. Deve, dunque, nel rispetto del criterio di diritto sostanziale, costantemente e coerentemente osservato da questa C.D.T., procedersi all’annullamento delle sanzioni accessorie (l’ammenda di euro 150,00 e l’indennizzo per mancato incasso, di euro 60,00, disposto dal G.S.T. a favore della società Anacapri Calcio). Viceversa, quanto alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, essa deve essere confermata, in ragione dell’inadempienza formale, con efficacia ad substantiam, nella quale è incorsa la società reclamante. Essa, invero, si configura nel tardivo preannuncio (formalizzato in data 2.03.2012, anziché entro la mezzanotte del giorno immediatamente successivo, rispetto a quello di disputa della gara), in ordine al reclamo di prima istanza, presentato dalla società Vico Equense S.r.l. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vico Equense S.r.l., di annullare l’ammenda a suo carico di euro 150,00 e l’indennizzo di euro 60,00 per mancato incasso, a suo carico ed a favore della società Anacapri Calcio; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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