COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE 127. DELIBERA C.D.T – RECLAMO ANACAPRI CALCIO – GARA ATLETICO BOSCO / ANACAPRI CALCIO DELL’1.03.2012 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012
DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE
127. DELIBERA C.D.T – RECLAMO ANACAPRI CALCIO – GARA ATLETICO BOSCO / ANACAPRI CALCIO DELL’1.03.2012 – ATT. MISTA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali. letto il reclamo, proposto dalla società Anacapri Calcio avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, rileva che la società ha documentato, con atto in data 1.03.2012 (ovvero, dello stesso giorno della gara di riferimento) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Locale Marittimo di Capri, il caso di forza maggiore e che il reclamo è stato trasmesso, a questa C.D.T., dalla società reclamante, in data 29.03.2012, a mezzo raccomandata postale, ovvero, nei termini temporali prescritti. Deve, dunque, nel rispetto del criterio di diritto sostanziale, costantemente e coerentemente osservato da questa C.D.T., procedersi all’annullamento delle sanzioni accessorie (l’ammenda di euro 150,00 e l’indennizzo per mancato incasso, di euro 60,00, disposto dal G.S.T. a favore della società Atletico Bosco). Viceversa, quanto alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, essa deve essere confermata, in ragione dell’inadempienza formale, con efficacia ad substantiam, nella quale è incorsa la società reclamante, nei confronti della società controparte. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Anacapri Calcio, di annullare l’ammenda a suo carico di euro 150,00 e l’indennizzo di euro 60,00 per mancato incasso, a suo carico ed a favore della società Atletico Bosco; conferma nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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