COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE 128. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CAGGIANESE – GARA CAGGIANESE / SANTOMENNA DELL’11.04.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 04 Maggio 2012 DELIBERA COMMISSIONE DISCIPLINARE 128. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CAGGIANESE – GARA CAGGIANESE / SANTOMENNA DELL’11.04.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali. letto il reclamo, regolarmente proposto dalla società Caggianese, avverso le squalifiche a carico dei calciatori Adesso Antonio e Morrone Vincenzo, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19.04.2012 del C.R. Campania, rileva: la società reclamante ha allegato al proprio atto d’impugnazione una probante, esaustiva documentazione, idonea alla confutazione, chiara e specifica, degli aspetti di maggiore gravità, enunciati negli atti ufficiali di gara a carico dei due calciatori innanzi nominati. Per quel che concerne, viceversa, le ingiurie che sarebbero state indirizzate all’arbitro dai due medesimi tesserati, ovviamente la vicenda non può essere revocata in dubbio (pur al cospetto di una probante smentita – che induce a motivati dubbi sulla sua effettiva attendibilità – della parte più significativa delle sue incolpazioni a carico dei calciatori) in ragione della circostanza che essa può essere testimoniata esclusivamente dal destinatario, ovvero dal direttore di gara. Sulla base delle esposte considerazioni, questa C.D.T. dispone, per ognuno dei due nominati calciatori, ridursi a tre giornate di gara la squalifica inflitta dal Giudice di prime cure, in ragione della rilevante, necessitata derubricazione delle rispettive incolpazioni. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Caggianese, di ridurre a tre giornate di gara, per ognuno di essi, a carico dei calciatori Adesso Antonio e Morrone Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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