COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BO.CA. CALCIO Avverso delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 5.4.2012 relativa alla gara Ancora Calcio – La Dozza del 28.3.2012 e provvedimento a carico A.S.D. Aurora Calcio della perdita di tutte le partite del girone di ritorno

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°43 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 118 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BO.CA. CALCIO Avverso delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 5.4.2012 relativa alla gara Ancora Calcio – La Dozza del 28.3.2012 e provvedimento a carico A.S.D. Aurora Calcio della perdita di tutte le partite del girone di ritorno L’A.S.D. BOCA CALCIO ricorre in ordine ai sopra indicati provvedimenti e, mentre per quanto riguarda la decisione in ordine alla gara Ancora Calcio – La Dozza “nulla obietta, circa la deliberazione di considerare perse tutte le partite del girone di ritorno dichiara : 1) “preliminarmente che il potere del Giudice Sportivo di assumere simile determinazione non appare di sua competenza; 2) che anche nella ipotesi che allo stesso fosse effettivamente riconosciuta l’avversata facoltà, la stessa non è stata in ogni caso esercitata correttamente; 3) ad invincibile sostegno di simile radicale determinazione è sufficiente rammentare che ogni differente interpretazione determinerebbe una invincibile sperequazione tra le altre squadre partecipanti, che solo la integrale neutralizzazione dei risultati delle partite giocate dalla società esclusa può al contrario assicurare”. Chiede che “tutte le gare in precedenza disputate dalla società A.S.D ANCORA CALCIO non abbiano valore per la classifica, da formarsi senza tenere conto dei risultati di tali partite”. La Commissione, - dato atto che l’A.S.D. BO.CA. CALCIO, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - premesso che la parte del ricorso relativa al risultato della gara Ancora Calcio – La Dozza del 28.3.2012 non può essere presa in esame, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del C.G.S. parte che viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che la materia è espressamente regolata dall’art. 53, comma 4, delle N.O.I.F. disponendo che “Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario”; - verificato che il Giudice Sportivo è incorso in errore disponendo “di considerare perse tutte le partite del girone di ritorno”, - in applicazione del citato art. 53, comma 4, delle N.O.I.F., d e l i b e r a - di annullare la decisione del Giudice Sportivo per la sola parte che dispone la perdita a carico dell’A.S.D. ANCORA CALCIO di tutte le partite del girone di ritorno e di considerare perdute con il punteggio di 0- 3 le partite del girone di ritorno ancora da disputare dall’A.S.D. ANCORA CALCIO alla data del 27.3.2012. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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