COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 02/05.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Alessandro BAREI, Presidente della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 104 DEL 02/05.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE nei confronti di: a) Alessandro
BAREI, Presidente della Società A.S.D. FORTISSIMI; b) A.S.D. FORTISSIMI.
Il deferimento. Con Racc. A/R dd 19.09.2011 ai sensi dell'art. 32 c.4 del C.G.S., il Sostituto Procuratore
Federale deferiva al giudizio di questa C.D.T. i soggetti qui di seguito indicati: - a) Alessandro BAREI
quale Presidente della A.S.D. FORTISSIMI, per rispondere “della violazione dell’art. 1 comma 1° del
C.G.S., in relazione alle disposizioni di cui all’art. 53 comma 1 NOIF per avere, dopo la gara di andata
della semifinale di Coppa Regione Fortissimi- Rivignano disputata in data 8.5.2011, ritirato la squadra
femminile dal Torneo”; - b) la Società A.S.D. FORTISSIMI per rispondere, a titolo di responsabilità
diretta, ai sensi dell’art. 4 c. 1° del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente.
Con Raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai
deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la
riunione del 26.04.2012.
Il dibattimento. All’udienza del 26.04.2012 davanti alla C.D.T. sono comparsi il Sostituto Procuratore
Federale dr. Salvatore Galeota e il Sig. Alessandro BAREI personalmente, assistito dal sig. Lucio
Rapposelli in rappresentanza della A.S.D. FORTISSIMI nella sua qualità di Vice-Presidente;
Le conclusioni. Il deferito ha riferito che il ritiro della squadra è decisione maturata sul momento per
sanzionare una condotta gravemente lesiva dell’immagine della società manifestata dalle proprie
calciatrici in quell’occasione ed ha chiesto di poter patteggiare con la Procura Federale l’applicazione
delle sanzioni come segue: per la società ammenda di € 200,00 (duecento/00; - pena base € 300,00-
ridotta nella misura di 1/3), e quanto alla posizione personale, inibizione per giorni 14 (quattordici; pena
base gg. 20- ridotta di un terzo) ai sensi e per gli effetti di cui all’art 23 del C.G.S.. La Procura Federale
ha aderito all’istanza di patteggiamento.
La motivazione. Pacifica la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni loro rispettivamente
mosse (il ritiro della squadra è stato confermato dandone peraltro valida motivazione) la C.D.T., ritiene
di non poter accogliere l’istanza di applicazione della pena ridotta formulata dalla Società, in
considerazione della recidiva specifica in cui è incappata per essere già incorsa per aver ritirato una
squadra giovanile dal campionato; quanto al Presidente, invece, è ammissibile il patteggiamento in
quanto la sua nomina è stata successiva ai fatti che hanno comportato la recidiva per la Società.
Così, per la posizione personale dell’attuale presidente, la C.D.T., ritenuta corretta la qualificazione dei
fatti come prospettata e congrua la sanzione dalle parti concordata, la CDT pronuncia ordinanza non
impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente ai sensi dell’art. 23 2° c. C.G.S., ed
applica la sanzione come da dispositivo;
Procedendo nel giudizio nei confronti della Società ASD FORTISSIMI, tenuto conto del modesto disagio
che il ritiro della squadra dalla competizione ha inevitabilmente arrecato all’organizzazione sportiva,
contiene la sanzione come da dispositivo.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale – FVG così decide:
1) ritenuta la responsabilità del sig. Alessandro BAREI, applica allo stesso, con ordinanza
non impugnabile, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per il periodo di
giorni 14, così patteggiata dalle parti ai sensi dell’art. 23 2° c. C.G.S.;
2) ritenuta la responsabilità diretta della Società, pone a carico della A.S.D. FORTISSIMI la
sanzione dell’ammenda di € 200,00- (duecento).
Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di
comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti
interessate a norma dell'art. 38/8 C.G.S.
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