COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 214/LND del 02/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGNI – ALMAS ROMA S.R.L.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 214/LND del 02/05/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
SEGNI - ALMAS ROMA S.R.L.
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. 210 del 27.04.2012
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società SEGNI a seguito di tempestivo preannuncio relativo alla
gara di cui in epigrafe, nel quale si evince che la stessa non ha avuto regolare svolgimento in quanto ha
preso parte,senza averne titolo,il calciatore ERBACCI Matteo (ALMAS) non aveva compiuto il sedicesimo
anno di età come previsto dall'art. 34 delle NOIF.
Per l'effetto chiede quanto previsto dal CGS
- il reclamo è fondato, infatti, esaminati gli atti ufficiali, effettivamente la Società ALMAS al 48' del secondo
tempo sostituiva il calciatore n. 3 FRANCESCONI Mattia con il n. 17 ERBACCI Matteo nato il 6.11.1996 che
non aveva titolo a prendervi parte perché non autorizzato dal Comitato Regionale Lazio non avendo la
Società ALMAS consegnato il certificato di idoneità, tanto meno la relazione di un medico sociale che attesti
la raggiunta maturità psico-fisica come recita l'art. 34 comma 3 delle NOIF
- Considerato quanto sopra, ai sensi dell'art. 17 comma 5 lett. (a
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dalla Società SEGNI
2) di comminare alla Società ALMAS la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
nonché l'ammenda di euro 150,00
3) di inibire il Dirigente ARCARO Claudio (ALMAS) FINO AL 18.5.2012
4) di squalificare il calciatore ERBACCI Matteo per una gara effettiva. Si restituisce la tassa reclamo.