COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PENNESE/FIRMUM DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 159 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. PENNESE P.S.G. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PENNESE/FIRMUM DEL 31.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 146 del 10.4.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S. Pennese P.S.G. la sanzione dell’ammenda di € 50,00 e l’obbligo di risarcire i danni, da liquidarsi in separata sede, subiti dall’autovettura dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo l’A.S. Pennese P.S.G. chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento. Deduceva la reclamante che, in difetto di qualsiasi presupposto o responsabilità, nulla poteva esserle addebitato, poiché: - l’arbitro, al suo arrivo al campo, chiese al Dirigente addetto, sig. Bruè, dove poteva parcheggiare la propria autovettura; - il Dirigente le rispose che non vi erano appositi spazi per i veicoli; - l’arbitro, allora, parcheggiò l’auto sulla pubblica via, senza consegnarne le chiavi al dirigente della società ospitante; - nessun sopralluogo sul ridetto veicolo, onde poter escludere che i danni successivamente lamentati fossero già esistenti, fu eseguito. Sentita a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito: - di avere posteggiato la propria autovettura, nel posto indicatole dal dirigente locale; - di avere offerto la consegna delle chiavi della vettura all’addetto all’arbitro il quale, tuttavia, non le riceveva nella considerazione che non vi fossero situazioni rischiose; - di avere constatato, nel riprendere il proprio mezzo a fine gara, una rigatura sulla fiancata sinistra; - di avere segnalato e fatto verificare il danno ai dirigenti locali. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene il proposto gravame inammissibile avverso la sanzione dell’ammenda, mentre lo respinge per il resto, essendosi il direttore di gara attenutosi alle disposizioni vigenti in materia e ritenuta, pertanto, la responsabilità della reclamante. P.Q.M. la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Pennese P.S.G., così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; - lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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