COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 101 del 02 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BOJANO – CASALE RICCIA DEL 17.04.2012

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 101 del 02 Maggio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA BOJANO – CASALE RICCIA DEL 17.04.2012 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 96 del 24/04/2012; rilevato preliminarmente che la società Bojano ha ritualmente fatto pervenire il proprio reclamo nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo rileva che la società Bojano invoca la sussistenza della causa di forza maggiore, a giustificazione della propria mancata presentazione nei termini regolamentari nella gara in epigrafe. A sostegno di ciò, dichiara che, a seguito della sospensione delle attività calcistiche seguite alla prematura morte del calciatore Morosini, la gara in epigrafe fu fissata dal Comitato Regionale Molise per Martedì 17/04/2012 presso il campo comunale “Colalillo” di Bojano, ma che a causa sia dell’emotività del momento che per la cattiva ricezione dei telefonini si è verificata una cattiva comprensione relativa alla fissazione della gara che ha comportato, appunto, la mancata presentazione sul campo ed all’orario previsto. Lamenta inoltre la reclamante sia il mancato invio di comunicazioni in merito sia il fatto che il campo fissato era diverso da quello di Mirabello Sannitico, dove solitamente ha disputato e disputa le sue gare interne. Osserva questo GST. Le ragioni addotte dalla reclamante non appaiono condivisibili. Infatti sul Comunicato Ufficiale n. 92 del 14 aprile 2012 – pag. 1963 nel paragrafo relativo ai recuperi degli incontri non disputati a causa della sospensione dei campionati susseguente alla morte del calciatore Morosini, è stato riportato che la gara in epigrafe si sarebbe dovuta recuperare Martedì 17 aprile 2012 alle ore 17.00 presso lo Stadio Colalillo di Bojano; contattata per le vie brevi, la Segreteria del CR Molise ha confermato che, nessuna variazione ufficiale è intervenuta successivamente alla pubblicazione del summenzionato C.U. n. 92, del quale una copia, era anche stata spedita tramite fax a tutte le società interessate. Prova ne è il fatto che sia l’arbitro che la squadra avversaria si sono regolarmente presentati nel giorno, orario e campo fissati. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17 CGS D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Bojano; 2. di infliggere alla società Bojano la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0, penalizzandola altresì di un punto in classifica; 3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 150 relativa alla prima rinuncia. La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della società reclamante.
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